MODALITA’ DI COSTITUZIONE IN MORA

In caso di mancato o parziale pagamento, Massima Energia si riserva di inviare al cliente, a partire dal decimo giorno successivo alla data di scadenza di pagamento indicata in fattura, formale avviso di costituzione in mora.
Trascorso inutilmente il termine indicato nella costituzione in mora, che non potrà comunque essere inferiore a 10 giorni solari dal ricevimento, da parte del Massima Energia, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della costituzione in mora oppure a 40 giorni solari (in caso di energia elettrica non in bassa tensione o gas, 25 in caso di energia elettrica in bassa tensione) o dalla data di ricezione della costituzione in mora, il Massima Energia procede, fatti salvi i casi di divieto della sospensione della fornitura al Cliente previsti dalla normativa di volta in volta applicabile e trascorso un ulteriore termine non inferiore a 3 giorni lavorativi, all’invio al Distributore Competente della richiesta di Chiusura del punto di fornitura per sospensione della fornitura per morosità.
Per l’energia elettrica, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura verrà effettuata una riduzione di potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile.
Nel caso in cui non sia stato eseguito l’intervento di Chiusura del punto di fornitura per sospensione della fornitura per morosità, il Massima Energia può richiedere al Distributore Competente, previa comunicazione a mezzo raccomandata/posta elettronica certificata al Cliente, “L’Interruzione dell’alimentazione del punto di fornitura” decorsi almeno 10 giorni lavorativi dalla predetta comunicazione e con oneri a carico del Cliente stesso.
L’ Interruzione dell’alimentazione del punto di fornitura comporta la risoluzione automatica del Contratto.
Decorsi non meno di 5 giorni dall’avvenuta Chiusura del punto di fornitura per sospensione della fornitura per morosità, Massima Energia ha facoltà di risolvere il Contratto, procedere al recupero coattivo del credito e richiedere al Distributore competente la cessazione amministrativa per morosità.
In caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura il cliente, ai sensi dell’art. 3 dell’allegato TIMOE delibera Arera 258/2015/R/com e s.m.i., avrà diritto a ricevere un indennizzo automatico pari a:
Nei casi suddetti, al cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.
L’indennizzo automatico di cui verrà corrisposto in occasione della prima fattura utile, attraverso detrazione dall’importo addebitato nella medesima fattura.
* Per l'energia elettrica, il prezzo all'ingrosso fa riferimento alla materia prima consumata ed è calcolato come PUN medio sulle fasce orarie (F1 F2 F3), utilizzando la distribuzione dei consumi Arera, maggiorati di uno spread di compravendita pari a 0,015€/ kWh, mentre per il gas è alcolato come PSV maggiorati di uno spread di compravendita pari a 0,12€/Smc.
** Lo spread di compravendita è il margine di costo che ci viene addebitato dagli intermediari da cui acquistiamo l'energia. Questo spread include varie componenti, tra cui il costo delle Garanzie d'Origine per l'energia elettrica e i carbon credits (annullamento CO2 prodotta) per il gas.
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